TASI/IMU 2017

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TASI/IMU 2017

01 Dicembre 2017

Aliquote invariate rispetto al 2016. Prossima scadenza 16 dicembre 2017

Nella pagina a questo link potete determinare il saldo IMU/TASI 2017 e stampare il modello F24.

Le aliquote, le agevolazioni e le esenzioni IMU/TASI sono rimaste invariate rispetto al 2016.

I termini per il pagamento delle due rate sono 16 giugno e 16 dicembre 2017

 

NOVITA' per ENTI NON COMMERCIALI: è disponibile gratuitamente il visualizzatore Dichiarazioni IMU-TASI ENC (Enti non commerciali): http://www.amministrazionicomunali.it/dichiarazioni_imutasienc/

 

Altre informazioni

- Calcolo e stampa: come funziona

- Informazioni, aliquote, scadenze

Aliquote IMU

Aliquote TASI

Dichiarazione TASI

Dichiarazione IMU

Scadenze

Contatti

Atti

 

1) Calcolo e stampa: come funziona

Dopo aver cliccato a questo link, nella pagina che si presenterà è sufficiente scegliere il pulsante che desiderate(IMU, TASI o IMU/TASI per averle entrambe nella stessa pagina), inserire i pochi dati richiesti (tenete a portata di mano categoria e rendita catastale) e cliccare su "aggiungi immobile": in fondo alla pagina verrà mostrato il calcolo, e dei pulsanti consentiranno di stampare il modello F24, se lo volete aggiungendo anche i vostri dati personali.

(la pagina ha anche una serie di aiuti informativi che vi spiegano come compilare ogni campo: basta portare il puntatore del mouse sulle Info)

 

NOTA. Il "Calcolo IMU-TASI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo di "Calcolo IMU-TASI", solleva il Comune di VIGEVANO, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo e da qualunque interpretazione della normativa di riferimento. L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza dei calcoli prima di procedere con il pagamento. Il Comune di VIGEVANO, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del Calcolo IMU-TASI.

2) Informazioni, aliquote, scadenze

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17.05.2016 sono state approvate le aliquote e le tariffe IMU e TASI per l’anno 2016, valide anche per il 2017.

Il pagamento dell’ACCONTO è calcolato sulla base delle aliquote deliberate nell’anno 2014, salvo eventuali conguagli a saldo (dicembre 2017).

 

ALIQUOTE IMU - Imposta municipale propria

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale

Esclusi dall’IMU

 

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

5,40  per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune

9,50 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili

9,50 per mille

Aliquota per i terreni agricoli, NON posseduti e condotti o posseduti e NON condotti, da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti

9,50 per mille

Aliquota per i terreni agricoli, posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti

Esclusi dall’IMU

Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

9,50 per mille, da ridurre al 75 per cento

Aliquota per fabbricati rurali strumentali all’attività agricola

Esclusi dall’IMU

Aliquota per fabbricati di Categoria D esclusi i D/10 di cui alla L.24 dicembre 2012 n. 228 art.1 comma 380

9,50 per mille (di cui 1,90 al comune e 7,60 allo stato)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

9,50 per mille

 

ALIQUOTE TASI - Tributo sui servizi indivisibili

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale

Esclusi dalla TASI

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

0,60 per mille

Aliquota per fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, art.1 comma 678 Legge di Stabilità n.147/2013

1,00 per mille

 

Dichiarazione TASI

Per la dichiarazione TASI utilizza - a questo link - il modello valido anche perl’IMU (da indicazioni del MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella stessa pagina, trovi anche le istruzioni per la compilazione).

La TASI deve essere corrisposta per le seguenti fattispecie (vd.  deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2016, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità, legge n. 208/2015):

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale, relative pertinenze e fattispecie ad esse equiparate rientranti nella categoria catastale A/1, A/8, A/9

- fabbricati rurali ad uso strumentale

Per queste fattispecie, se avete già presentato dichiarazione ICI/IMU, la stessa vale anche ai fini TASI. In ogni caso, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, la dichiarazione TASI non deve essere presentata ad eccezione del caso in cui si possiedano più unità immobiliari allo stesso numero civico perché in tal caso il Comune non è in grado di individuare l’unità immobiliare di residenza).


Per le seguenti fattispecie equiparate all’abitazione principale:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà ed usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La dichiarazione TASI deve essere presentata solo nel caso in cui l’istituto di ricovero abbia sede al di fuori del territorio comunale (in tale fattispecie il Comune non è in grado di individuare l’istituto di ricovero)

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. La dichiarazione TASI deve essere presentata

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del ministero infrastrutture del 22 aprile 2008. La dichiarazione deve essere presentata

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio. La dichiarazione TASI deve essere presentata

- unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare ed a quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco. La dichiarazione TASI deve essere presentata

- Dal 2015 è assimilata all’abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. La dichiarazione TASI deve essere presentata nel 2018

- fabbricati rurali ad uso strumentale SOLO nel caso in cui venga a mancare il requisito della strumentalità ad attività agricola.  La dichiarazione TASI deve essere presentata.

- La dichiarazione TASI deve essere presentata anche relativamente a fabbricati di interesse storico, se non è già stata presentata dichiarazione IMU.

 

Dichiarazione IMU

Per la dichiarazione IMU utilizza - a questo link - il modello da indicazioni del MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella stessa pagina trovi anche le istruzioni per la compilazione.

Per usufruire delle agevolazioni per i fabbricati concessi in comodato d’uso a figli o genitori, ai sensi dell’art. 1 comma 10 della Legge 208/2015, occorre presentare dichiarazione IMU con copia del contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate, e dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti inoltre il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sopra richiamata (Legge di stabilità 2016).

Per usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 1 comma 53-54 della Legge 208 del 28.12.2015, relativamente ai fabbricati concessi in locazione a canone concordato di cui alla legge 431 del 09.12.1998, occorre presentare dichiarazione IMU con copia del contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate dal quale risulti esplicitamente il richiamo alla Legge 431/1998.

Si fa presente l’obbligo dichiarativo per le aree edificabili anche se pertinenziali ad un fabbricato

Dichiarazione IMU per GLI ENTI NON COMMERCIALI che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art.7 comma 1 lettera i) del Dlgs. 504/1992: l’invio avviene esclusivamente con modalità telematica al Dipartimento delle Finanze.

 

Scadenze presentazione dichiarazioni, pagamento

TERMINE DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE TASI / IMU 30 giugno 2018

Modalità di pagamento: si rinvia alle istruzioni 2014

 

NOTA: per i pensionati AIRE la TASI è applicata in misura ridotta di 2/3 (Categorie A/1, A/8 A/9).

 

INFORMAZIONI

Servizio Tributi : dal Lunedì al Venerdì 8.30-13.00- Lunedì pomeriggio 16.30-17.30 (tel. 0381 299 294/ 368)

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2016