Vigevano24: il comune ribadisce il limite di velocità di 50 km/h sulla ex-statale 494

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Vigevano24: il comune ribadisce il limite di velocità di 50 km/h sulla ex-statale 494

12 Luglio 2019

News del giorno

Vigevano 24 

In una nota il comune ribadisce il limite di velocità di 50 km/h sulla ex-statale 494

Comunicato stampa integrale diffuso dal comune

"Con l'ordinanza dirigenziale n. 157/2014 è stato previsto il ripristino del limite massimo di velocità di 50 km/h nel tratto stradale di V.le Industria compreso tra Via Cararola e C.so Pavia (ex S.S.494) e nel tratto stradale di V.le Commercio compreso tra C.so Pavia e Via S. Maria (ex S.S.494) del Comune di Vigevano, ove non sia previsto inferiore limite di velocità (aree intersezioni - rotatorie).

La cartellonistica precedentemente installata riportante il limite di 70 km/h non è però stata rimossa, pertanto il personale della Polizia Locale di Vigevano, che ha effettuato l'accertamento del rispetto dell'art. 142 c.d.s (limiti di velocità) sui tratti sopra indicati, ha tenuto conto del limite imposto dalla segnaletica (quindi di 70 km/h) e non dell'effettivo limite di velocità di 50 km./h.

E' tuttavia importante sottolineare che l'art. 104, co. 2 stabilisce che i segnali di divieto non devono essere ripetuti se hanno validità zonale come nel caso del segnale di inizio centro abitato, come recepito anche dalla suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11018 del 20 maggio 2014, la quale ha stabilito che: "Poichè, ai sensi dell’art. 104 Reg. codice della strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non venga ribadita da nuovo apposito segnale; in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche".

E' tuttavia importante sottolineare che, secondo quanto previsto dall'art. 104 co. 2 e come recepito anche dalla suprema Corte di Cassazione ordinanza n. 11018 del 20 maggio 2014, " [..] i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non venga ribadita da nuovo apposito segnale; in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche". Ai sensi dell'art. 131, co. 4 del regolamento c.d.s. (segnali di località e di localizzazione) il segnale a validità zonale di INIZIO CENTRO ABITATO (per essere chiari, quello che indica "VIGEVANO") ha valore anche per segnalare il limite di velocità (50 Km/h) e il divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli artt. 142, co. 1 e 156, co. 3 del codice. Pertanto non è necessario aggiungere i due segnali di prescrizione di limite di velocità (e di divieto di segnalazioni acustiche). Va da sé, quindi, che il maggior limite di velocità (70 km/h), se fosse stato vigente, comunque sarebbe valso per il tratto di strada compreso dal cartello stradale (70 Km/h) alla prima intersezione.

Qualora non ripetuto (come è il caso della segnaletica di V.le Industria e di V.le Commercio) la mancata ripetizione avrebbe comportato che, nel tratto di strada successivo all'interruzione vigesse il limite di velocità (50 km/h) previsto su tutto il centro abitato e presegnalato (senza obbligo di ripetizione) con il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO ("VIGEVANO")."

Articolo di Vigevano 24

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