Vigevano24: LE REGOLE. Nuovo Dpcm, ecco i negozi che restano aperti anche nelle zone rosse

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Vigevano24: LE REGOLE. Nuovo Dpcm, ecco i negozi che restano aperti anche nelle zone rosse

05 Novembre 2020

News del giorno

Vigevano 24 

LE REGOLE. Nuovo Dpcm, ecco i negozi che restano aperti anche nelle zone rosse

Dai parrucchieri alle lavanderie, passando per telefonia, elettronica, prodotti per bambini e giardinaggio: ecco l'elenco degli esercizi che possono continuare la loro attività anche nelle aree considerate a maggior rischio contagio

Non solo chiusure. Sono molte le tipologie di negozi al dettaglio che potranno tenere aperti i battenti anche nelle zone rosse come stabilito dall'ultimo Dpcm che entrerà in vigore da domani, venerdì 6 novembre. Anche nelle zone rosse dunque - al momento ne fanno parte Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta - potranno restare aperti gli esercizi commerciali al dettaglio ritenuti di prima necessità. L'elenco, riportato in Gazzetta Ufficiale, è il seguente:

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio resta aperto:

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

-Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati 

- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

- Commercio al dettaglio di biancheria personale

- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 

- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande oltre a ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono 

- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

Per quanto riguarda i servizi per la persona restano inoltre aperti:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

- Attività delle lavanderie industriali 

- Altre lavanderie, tintorie 

- Servizi di pompe funebri e attività connesse

- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Per quanto riguarda le nuove norme da seguire ricordiamo invece i divieti in vigore da venerdì:

Misure valide su tutto il territorio nazionale:

- dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico;
- Confermata la chiusura alle 18 per tutti i bar e ristoranti con limite massimo di 4 persone per tavolo.

Per le zone arancioni sono queste le disposizioni:

- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione. Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione;
- sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Per le zone rosse sono invece queste le disposizioni:

- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza;
- sono chiusi i negozi a eccezione di alcune categorie: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri. Sono chiusi i mercati non alimentari;
- sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- a eccezione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche, si svolgono esclusivamente a distanza. Con l’eccezione delle attività di laboratorio. E’ sospesa l’attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina. È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.

 

Articolo di Vigevano 24

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